La firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica: le modalità e le informazioni necessarie
Informazioni: è obbligatorio fare il 730?
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 (precompilato o ordinario).
Utilizzare il modello 730 non è obbligatorio ma può essere vantaggioso, in quanto il contribuente ottiene il rimborso del credito che emerge dal modello 730 (ad esempio, per effetto di oneri detraibili/ deducibili) direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
Se invece dal 730 emergono delle imposte da versare, il contribuente non deve fare alcun adempimento perché le imposte sono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.
Per chi è messo a disposizione il modello 730 precompilato?
In linea generale, il 730 precompilato è messo a disposizione dei contribuenti che – oltre ai redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati – possiedono altri redditi da dichiarare con questo modello e/o hanno oneri deducibili/detraibili, non hanno la partita IVA e possono avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un CAF o di un professionista abilitato.
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione a partire dal 23 maggio, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it.).
Si può accedere a questa sezione utilizzando:
- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un CAF o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Modalità di presentazione
- Presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente può presentare il 730 precompilato e la scheda con la scelta (Modello 730-1) direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. - Presentazione al sostituto d’imposta
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 con la scelta, in busta chiusa.
Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
- Presentazione al CAF o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 con la scelta, in busta chiusa.
Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici.
Termine di presentazione
Il 730 precompilato ed il modello 730-1 devono essere presentati entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Modello 730 ordinario (non precompilato)
Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il contribuente per cui l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI.
A chi si presenta
Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF o a un professionista abilitato.
Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al CAF o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.