Nella scelta e nell’uso di altri canti si tenga presente che essi devono essere degni della loro adozione nella liturgia, sia per la sicurezza di fede nel contenuto testuale, sia per il valore musicale e anche per la loro opportuna collocazione nei vari momenti celebrativi secondo i tempi liturgici. Non si introduca in modo permanente alcun testo nelle celebrazioni liturgiche senza previa approvazione della competente autorità. Ogni diocesi abbia cura di segnalare un elenco di canti da eseguire nelle celebrazioni diocesane tenendo presenti le indicazioni regionali e nazionali per la formazione di un repertorio comune. Anche per l’esecuzione dei canti si curi con attenzione l’uso dell’impianto di diffusione. Per quanto riguarda il sostegno strumentale si usi preferibilmente l’organo a canne o con il consenso dell’Ordinario, sentita la Commissione di liturgia e musica, anche altri strumenti che siano adatti all’uso sacro o vi si possano adattare. La musica registrata, sia strumentale che vocale, non può essere usata durante la celebrazione liturgica, ma solo fuori di essa per la preparazione dell’assemblea. Si tenga presente, come norma, che il canto liturgico è espressione della viva voce di quel determinato popolo di Dio che è raccolto in preghiera.
La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell’assemblea dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; ne sia agevolato il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei suoi membri la partecipazione piena alla Messa, cioè la partecipazione sacramentale. L’organo e gli altri strumenti legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla schola sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti. (RITO DELLA MESSA, 13; 274-275)